DECRETO SOSTEGNO - VIOLA L'ART.3 DELLA COSTITUZIONE, PARITA' SOCIALE DI TUTTI I CITTADINI
- Scritto da Ivan Cicchetti
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Redazione- L'ultimo decreto sostegno ,tanto atteso ha creato una vera e prorpia bomba sociale. Migliaia le attività escluse, anche esegendo lo stesso servizio.La parità di trattamento è uno dei princìpi fondamentali anche della Costituzione italiana che, all’articolo 3, stabilisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro uguaglianza, senza distinzioni basate sulla razza, oltre che sul sesso, sulla lingua, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali.Si ricorda che il principio della parità di trattamento è solennemente affermato, in ambito europeo, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea firmata a Nizza il 7 dicembre del 2000. L’articolo 21 della Carta di Nizza vieta infatti “qualsiasi forma di discriminazione.Al di là dei tecnicismi, analizziamo ora la sostanza di questo nuovo intervento per quanto riguarda specificamente le a.s.d. e le s.s.d.La prima considerazione è che, come detto dianzi, le a.s.d. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico.Amaramente rileviamo che l’esercizio dell’attività sportiva con la formula associativa e senza l’espletamento di attività “commerciale” non viene ritenuta meritevole oggi di alcun sostegno da parte dello Stato, volendosi privilegiare le attività “economiche” esercitate con partita IVA.
Dimentica il legislatore che per le associazioni sportive, così come per la verità anche le altre categorie di enti indicati nell’art. 148, comma 3, del T.U.I.R. (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona) le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici – compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto – sono considerate, di principio dall’art. 148 comma 2 del TUIR, come “attività commerciali”, cui viene attribuito il beneficio della “decommercializzazione” dal comma 3 del medesimo art. 148 del T.U.I.R. e quindi della totale defiscalizzazione ai fini delle imposte dirette e indirette (IRES, IRAP, IVA), subordinatamente al possesso di puntuali e specifici requisiti e condizioni (statutari, presentazione del mod. EAS).Quindi l’assenza di attività commerciale è solo conseguenza di disposizioni fiscali di vantaggio finalizzate a “favorire” l’espletamento di attività socialmente utili.La mancanza di congruo “sostegno” ora da parte dello Stato appare come una eccessiva penalizzazione e un disconoscimento del servizio sociale svolto dalle associazioni sportive . Inoltre va sottolienato che
l'attuale governo, ha una liquidità molto superiore al presedente governo.
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