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LIBERARSI DAI DEBITI CON BANCHE E EQUITALIA IN UNA MOSSA

Redazione-Una manna dal cielo per chi ha debiti con Equitalia o con le banche: la buona notizia viene dal Tribunale di Napoli che, seguendo a ruota l’esempio dato a inizio anno dal Tribunale di Busto Arsizio, indica la strada per liberarsi, con una sola mossa, delle passività arretrate e difficilmente estinguibili, allorquando il creditore non abbia accettato, in sede di trattative bonarie, di fare sconti o di venire a più miti consigli. In questi casi, allora, il consumatore può rivolgersi direttamente al giudice e, a prescindere dal consenso o meno del creditore, può farsi riconoscere uno “sconto” sul debito. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Liberarsi dei debiti con Equitalia o con la banca in un solo colpo, senza cause e senza manovre “triangolari” e fraudolente – tipiche di chi tenta di nascondere i propri beni dalle aggressioni dei creditori – è un diritto previsto da una legge del 2012: una normativa, in verità, poco utilizzata nonostante i vantaggi che può comportare nelle situazioni di sovraindebitamento del consumatore, della famiglia e di tutti quei soggetti che, non essendo imprenditori commerciali, non sono soggetti al fallimento.

La normativa consente (in termini molto spiccioli) al debitore di presentare in tribunale una richiesta di “saldo e stralcio” del proprio debito (cosiddetto piano del consumatore) e, se il giudice la ritiene valida e realizzabile, autorizza la riduzione del debito senza neanche sentire il parere dei creditori. Insomma, in questi casi non rileva l’accordo con i creditori, ma è sufficiente l’omologazione del giudice che abbia valutato la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta del debitore. Quest’ultimo deve ovviamente fornire valide garanzie di adempimento del piano depositato in tribunale, rendendone verosimile l’adempimento. In questo modo, i soggetti che non possono fallire come le persone fisiche, possono ottenere dal giudice un consistente “sconto” sulle passività pur di soddisfare, almeno in parte, il creditore: sconto magari non ottenuto in sede di trattative bonarie con il creditore medesimo.

 

La novità – che si sta aprendo strada in questi ultimi mesi – è tuttavia quella di consentire il cosiddetto piano del consumatore anche quando il creditore sia uno soltanto. Come appunto spesso accade con Equitalia o la banca.Riguardo all’Agente della riscossione, a gennaio di quest’anno il Tribunale di Busto Arsizio aveva emesso il primo, innovativo, provvedimento di cancellazione del debito: 87mila euro ridotti a meno della metà grazie all’offerta del debitore di vendere un proprio immobile e con il ricavato soddisfare Equitalia.

 

Oggi, lo stesso tipo di ragionamento viene seguito dal Tribunale di Napoli, con riferimento, però, questa volta, a una banca. Il giudice partenopeo ha ritenuto possibile dimezzare, per il consumatore in crisi, il debito del mutuo ipotecario nei confronti della banca. E ciò anche se il mutuante non è d’accordo. E l’approvazione dell’istituto di credito non serve: l’omologazione del piano del consumatore conviene anche alla banca che dovrebbe affrontare costi ingenti nelle procedure esecutive per poi vendere all’asta l’immobile a costi sicuramente ridotti.

LA VICENDA – Il tribunale di Napoli ha omologato il piano avanzato da un consumatore che aveva perso il lavoro e, nel frattempo, aveva maturato 250mila euro di arretrati con la banca. L’uomo, che aveva ripreso in ultimo a lavorare, guadagnava solo 1.525 euro al mese da statino paga; con l’autorizzazione del giudice ora ne verserà alla banca 650 alla banca per quasi diciotto anni per estinguere il suo debito, che così però si riduce da 250 mila a 125 euro.

 

LA LEGGE SALVA SUICIDI – La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata anche definita legge “salva-suicidi”, approvata sull’onda emotiva della recessione scoppiata qualche anno fa. Il grosso vantaggio per il debitore è che il piano non ha bisogno di alcuna votazione dei creditori per ottenere il via libera. È necessaria solo l’omologazione del giudice, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge ed esclude la sussistenza di ogni intento di frode da parte del consumatore.

 

 

LA SENTENZA – “Deve essere omologato il piano del consumatore di cui alla legge 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che porta al dimezzamento del debito costituito dal mutuo ipotecario nei confronti della banca, dovendosi ritenere che detto piano, pur prevedendo il pagamento in misura parziale del creditore ipotecario stante la stima del valore commerciale del bene immobile, e il pagamento nella misura integrale del credito chirografo (ad esclusione degli interessi), assicura per essi una percentuale di soddisfazione presumibilmente non inferiore a quella che otterrebbero in caso di liquidazione, dovendosi osservare che la valutazione sulla convenienza deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali, funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi oltre all’incognita di realizzazione rimessa all’esito della vendita nelle previste forme giudiziali e ricordare che per legge il piano non è sottoposto ad alcuna votazione e quindi non necessita di alcuna approvazione da parte dei creditori”.

Ultima modifica ilSabato, 07 Novembre 2015 11:58

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