AL VIA L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE AD APRILE: FINO A 5.000 EURO PER I DISOCCUPATI
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Redazione-Entra a regime dal 3 aprile l’assegno di ricollocazione, il contributo economico che va da 250 a 5.000 euro per i servizi per il lavoro che offrono un’opportunità di impiego ad un disoccupato che sia almeno da quattro mesi percettore di Naspi, la nuova indennità di disoccupazione, ma anche a chi rientra nelle politiche di contrasto alla povertà (nel Rei) o è in cassa integrazione straordinaria.Un assegno che diventa tanto più pesante quanto più è difficile (per formazione, territorio e via dicendo) ricollocare il lavoratore in questione. La somma viene incassata dai centri per l’impiego, dalle agenzia per il lavoro o da altri enti accreditati se l’operazione ha avuto successo, cioè se ha portato a un contratto di lavoro.
A QUANTO AMMONTA – L’assegno di ricollocazione va da mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso. Da 500 a 2.500 euro se si firma un contratto a termine di almeno 6 mesi. Nelle regioni considerate “meno sviluppate” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) si può scendere a 250 fino a 1.250 euro se si instaura un rapporto a tempo tra i tre e sei mesi.
L’entità dell’assegno varia anche a seconda della difficoltà di reinserimento occupazionale dell’interessato, stabilita nella fase di profilazione. Si terrà conto, tra l’altro, di età, sesso, livello di istruzione, collocazione geografica, precedente esperienza lavorativa.
CHI NE HA DIRITTO – L’assegno può essere richiesto non solo da chi ha diritto alla Naspi da almeno quattro mesi ma anche dai beneficiari del Reddito di inclusione e dai lavoratori in accordi di ricollocazione. L’importo dell’assegno non viene erogato alla persona disoccupata ma al soggetto che si prende in carico il lavoratore; viene corrisposto solamente a risultato occupazionale acquisito. Una novità appena introdotta riguarda la procedura prevista dall’ultima manovra grazie alla quale il servizio può essere anticipato per i lavoratori già in Cigs.
LA PROCEDURA – Una volta che il disoccupato presenta domanda, sceglie chi eroga il servizio di assistenza: può essere un centro per l’impiego o un ente accreditato ai servizi per il lavoro. La richiesta dell’assegno è volontaria e si può presentare anche in via telematica. Il centro per l’impiego, entro 15 giorni, deve decidere se rilasciare o meno l’assegno dopo le verifiche. Se viene accettato si deve quindi elaborare il Patto di servizio personalizzato e il programma di ricerca intensivo. A quel punto il disoccupato deve partecipare agli incontri concordati e deve accettare le offerte congrue di lavoro ricevute. Se rifiuta può andare incontro a sanzioni che partono da una prima riduzione dell’assegno e arrivano alla sua perdita totale.
COME OTTENERE L’ASSEGNO – La somma viene intascata dal centro per l’impiego o dall’agenzia privata per il lavoro “a risultato raggiunto”, cioè alla firma del contratto subordinato. Il disoccupato, per ottenere l’assegno, deve presentare al servizio pubblico (una novità è il coinvolgimento anche dei patronati) la dichiarazione di immediata disponibilità a lavorare, la “Did”, e richiedere la somma. Il servizio si conclude dopo 180 giorni, con una possibile proroga
di altri 180 giorni in caso di assunzione con contratto di almeno sei mesi.
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