FURTO DI IDENTITA’ A CARSOLI:LA FINDOMESTIC BANCA COSTRETTA A RISARCIRE IL MALCAPITATO DI 8000€
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Carsoli-Una vicenda, quella vissuta da un uomo di Carsoli, che ha dell’incredibile. G.C, queste le sue iniziali, si è visto segnalare il suo nome dalla Findomestic Banca alla Centrale Rischi Investimenti Finanziari come cattivo pagatore non avendo mai chiesto ed ottenuto alcun finanziamento dalla sopraindicata Finanziaria. Evidentemente, si è trattato di uno scambio di persona dovuto ad un furto di identità. Per questo motivo,il malcapitato, difeso dall’Avv. Paolo Frani, si è rivolto al Tribunale di Avezzano per chiedere un risarcimento danni e alla fine,ha ottenuto giustizia. Si legge nella Sentenza pubblicata il 9 Luglio scorso:<< Passando quindi all’esame del merito della controversia, va rilevato che la condotta costitutiva dell’illecito lamentato non è contestata dalla convenuta, che ha ammesso di aver effettuato un’illegittima segnalazione al CRIF a causa di un errore circa la persona a cui aveva erogato un finanziamento non rimborsato…. La società convenuta si è limitata a dedurre di essere stata truffata, ma ha omesso persino di articolare istanze istruttorie volte a fornire la prova liberatoria dalla responsabilità su di sé gravante circa le circostanze di tale presunta truffa. Sul punto, a nulla rileva quanto dedotto dalla convenuta, circa il fatto che la richiesta di finanziamento è stata raccolta da un terzo (la ABC Moto s.r.l.) responsabile della identificazione ex art. 2 L. 197/1991, in quanto gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio non si sostituiscono ai doveri di diligenza e correttezza nel trattamento dei dati personali gravanti sulla convenuta quale titolare del trattamento ai sensi del d.lgs. 196/2003 nel momento in cui decide di effettuare la segnalazione al CRIF. In altre parole, spettava alla convenuta fornire la prova nell’ambito del presente giudizio di aver posto in essere i controlli necessari per verificare la correttezza dei dati e dei presupposti di fatto per procedere alla segnalazione, non essendo sufficiente a tal fine la mera allegazione di una presunta truffa. Alla luce di quanto fin qui esposto, deve quindi ritenersi integrato il fatto illecito lamentato dall’attore. Nel caso di specie, assume rilievo la considerazione del valore commerciale che i dati relativi alla Centrale Rischi hanno per gli operatori professionali in generale e finanziari in particolare e del conseguente pregiudizio in termini di affidabilità e reputazione commerciale derivante per un imprenditore, quale l’odierno attore, dall’essere considerato pubblicamente come cattivo pagatore. Tanto è vero che all’attore sono stati effettivamente rifiutati ben due finanziamenti da parte di due soggetti diversi, proprio in ragione dell’iscrizione del suo nominativo presso il CRIF. Alla luce di tali considerazioni, e in base ad una valutazione equitativa, il danno non patrimoniale può essere quantificato in € 8.000,00. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. G. nei confronti di Findomestic Banca s.p.a., così decide: - in accoglimento della domanda, accertata la responsabilità della convenuta in ordine al fatto illecito descritto in narrativa, condanna la stessa al pagamento in favore dell’attore della somma di € 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno; - condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.950,00, di cui € 5.500,00 per compensi ed € 450,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge>>.
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