ABBANDONARE GLI ANIMALI PER LA LEGGE ITALIANA E' REATO
- Scritto da Ivan Cicchetti
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Redazione- L’abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all’articolo 727 del codice penale.Tale norma, in particolare, prevede testualmente che:
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Le fattispecie punite, quindi, sono due: l’abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze.
Trattasi di reato comune, di competenza del Tribunale in composizione monocratica e perseguibile d’ufficio.L’elemento soggettivo richiesto è quello della colpa.La ratio legis di tale reato deve essere rinvenuta nell’esigenza che venga tutelato il sentimento di comune pietà verso gli animali e nell’obiettivo di promuovere l’educazione civile attraverso la lotta all’insensibilità e alla crudeltà.Gli animali, infatti, vanno visti come esseri senzienti, dotati di una propria sensibilità e in grado di percepire il dolore che può derivare dall’abbandono e dalla mancanza di adeguate attenzioni.La norma di cui all’articolo 727 c.p., prima dell’intervento della legge numero 189/2004, era l’unica che sanzionava comportamenti idonei a provocare sofferenza agli animali ed era rubricata “maltrattamento di animali”.A seguito dell’intervento normativo del 2004, invece, oggi la tutela degli animali nell’ordinamento italiano risulta rafforzata, grazie all’inserimento, nel libro II del codice penale, del titolo IX bis relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali.Divenuto quello di cui all’articolo 727 c.p. reato che punisce l’abbandono di animali, il maltrattamento è stato ricondotto al nuovo art. 544-ter e per esso è stato previsto un più grave regime sanzionatorio.
La stessa legge numero 189/2004 ha, inoltre, introdotto i delitti di uccisione di animali (articolo 544 bis), di organizzazione di spettacoli o manifestazioni che provochino sevizie per gli animali (articolo 544 quater) e di organizzazione di combattimenti tra animali (articolo 544 quinquies).
Ma cosa si intende specificatamente per abbandono di animali?
Il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti puniti con il reato di maltrattamento.