ASSEGNI FAMILIARI:NUOVI IMPORTI DAL 1 LUGLIO 2015
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Redazione-Come ogni anno cambiano gli importi degli assegni per il nucleo familiare, validi dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
L'ASSEGNO
L’assegno per il nucleo familiare viene erogato ai cittadini in base alla composizione del nucleo e al reddito familiare.
L’assegno per il nucleo familiare spetta:
- ai lavoratori dipendenti,
- ai percettori di indennità di mobilità e disoccupazione,
- ai lavoratori dipendenti agricoli e coltivatori,
- ai lavoratori domestici,
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps),
- ai titolari di prestazioni previdenziali e ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, in caso di rifiuto del datore di lavoro al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare per periodi pregressi, lavoratori in aspettativa sindacale o politica e marittimi sbarcati per malattia o infortunio).
CHI NE BENEFICIA
Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai nuclei familiari composti da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
IL REDDITO
Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente al periodo di validità della domanda presentata ed è costituito dalla somma del reddito del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Ogni anno vengono fissati i limiti reddituali per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare e i relativi importi. Con la circolare numero 109 del 27 maggio 2015 l'Inps ha fissato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016 e i corrispondenti importi mensili della prestazione.
GLI IMPORTI
Gli importi degli assegni per il nucleo familiare sono calcolati in base della tipologia di nucleo familiare (monoparentali o pluriparentali con figli minori/minorenni e maggiorenni inabili; familiari orfani; nipoti a carico; ecc…) incrociando i dati relativi al reddito familiare annuo e il numero di componenti del nucleo familiare.
Secondo quanto riportato nei vari allegati alla circolare, l’importo massimo dell’assegno per i nuclei familiari con reddito fino a 14.383,37 euro sarà pari a:
- 137,50 euro (se il nucleo familiare è composto da almeno 3 componenti)
- 258,33 euro (se il nucleo familiare è composto da almeno 4 componenti)
- 375,00 euro (se nel nucleo familiare ci sono almeno 5 componenti)
- 500,00 euro (nel caso di 6 componenti del nucleo familiare).
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