BOLLETTE E ADDEBITI SUL CELLULARE NON DOVUTI,COME TUTELARSI
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Redazione-A chiunque abbia un telefono, un abbonamento a internet ADSL o mobile, uno smartphone, o altri dispositivi con servizi a pagamento o in abbonamento, è capitato di ritrovarsi degli addebiti ingiustificati o incomprensibili. Il più delle volte si tratta di semplici servizi mai richiesti da pochi centesimi al mese, ma non sono da escludere gli addebiti d’importi ben più notevoli, come depositi cauzionali da centinaia di euro; accade anche l’inverso, ovvero le ipotesi in cui siamo convinti che determinate chiamate o connessioni dati siano inclusi in un abbonamento, quando i costi ne sono in realtà al di fuori. E’ il caso, ad esempio, in cui usiamo il cellulare come modem, convinti di utilizzare i Gigabyte del nostro piano tariffario: molte compagnie non lo permettono, ed allora, se abbiamo una scheda ricaricabile, vedremo il nostro credito esaurirsi in una manciata di minuti, mentre, se abbiamo un abbonamento, vedremo recapitarci una fattura da capogiro!
Insomma, le problematiche che possono alimentare il contenzioso con le società telefoniche sono davvero numerose: quali sono, allora, i passaggi da seguire per tutelarsi dai pagamenti non dovuti?In primo luogo, dobbiamo appurare che i pagamenti siano realmente non dovuti: se abbiamo sottoscritto un contratto o un’offerta, accertiamoci di quanto accettato e firmato, clausola per clausola. Se il contratto è stato concluso via internet o telefono, trattandosi di un contratto a distanza, abbiamo 14 giorni di tempo dalla stipula per ripensarci, inviando una raccomandata o una pec di recesso al gestore, senza dover pagare alcuna penalità.
Se gli importi sono veramente indebiti, la prima cosa da fare è inviare un reclamo al gestore, nel quale spiegheremo i motivi per cui i costi sono illegittimi. Nei siti delle varie compagnie telefoniche è solitamente presente una sezione dedicata a reclami e segnalazioni, ma si consiglia ugualmente di spedire, in aggiunta, una raccomandata o una pec, per avere un riscontro certo dell’invio.Se la società riconosce l’errore, stornandoci l’indebito, i problemi dovrebbero terminare qui: attenzione, però, può succedere anche che il gestore risponda positivamente alle nostre richieste, ma, nel concreto, non ci restituisca i soldi.
Sia in quest’ultimo caso, sia nel caso in cui il gestore non risponda, o risponda negativamente, dovremo rivolgerci al Co.re.Com della nostra Regione, per effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio: la conciliazione, infatti, non solo sospende i termini per presentare il successivo ricorso all’autorità giudiziaria, ma è anche condizione di procedibilità. La conciliazione deve concludersi entro 30 giorni, diversamente si è liberi di non attendere il termine della procedura, e di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.
In alternativa al tribunale, ove la conciliazione abbia avuto esito negativo o abbia portato a un accordo parziale, possiamo chiedere, entro tre mesi, la definizione al Corecom o all’Agcom: gli organismi non sono competenti a decidere in merito all’eventuale risarcimento del danno, ma sarà sempre possibile, a tal riguardo, adire il Tribunale.
Se si rischia l’illegittima sospensione del servizio, o addirittura il distacco dell’utenza, possiamo evitarlo attivando una procedura d’urgenza al Corecom, contestualmente alla domanda di definizione: adottando un provvedimento temporaneo, l’Organismo potrà così garantire il servizio, o la cessazione di abusi o di funzionamenti scorretti, sino al termine della procedura di definizione.
Potremo attivare la procedura di urgenza presentando (direttamente, via fax o raccomandata-pec) al Corecom l’istanza di provvedimento temporaneo, utilizzando un particolare formulario ( GU5), reperibile anche sul sito dell’Organismo della propria Regione.
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