BLACKOUT DA TEMPORALE: IL FORNITORE DI ENERGIA RISARCISCE I DANNI AGLI ELETTRODOMESTICI
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Redazione-Quante volte è capitato di subire dei danni ad elettrodomestici e ad altri apparecchi elettronici a causa di un fulmine che ha causato un blackout nella nostra abitazione? Fino ad oggi non c’era altra alternativa che mettere mano al portafoglio e acquistare tutto nuovo, anche perchè molto spesso la riparazione degli elettrodomestici danneggiati da fulmini o sbalzi di corrente risulta essere molto costosa. Se sostituire infatti un modem o una lampada bruciati dallo sbalzo di tensione è un danno sopportabile, non si può dire la stessa cosa di televisore, forno elettrico o computer buttati per l’interruzione improvvisa dell’energia elettrica.
LA SENTENZA- Una recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo ha stabilito che a dover risarcire il danno è la compagnia della luce. La società elettrica, infatti, non può appellarsi al fatto che il temporale sia una forza maggiore contro la quale non ha alcun potere di controllo e prevenzione. Al contrario, il gestore del servizio elettrico deve dimostrare che il danno all’elettrodomestico provocato dal blackout è dovuto a un caso fortuito diverso da un normalissimo (e quindi evitabile) aumento di tensione. Aumento di tensione che, altrimenti, si ritiene addebitabile al malfunzionamento di un giunto fra cavi interrati.
COME TUTELARSI IN CASO DI BLACKOUT – Quando si verificano tali episodi è consigliabile appuntare la data, l’orario di accadimento e la durata del disservizio (blackout) e di segnalare l’accaduto quanto prima inoltrando alla società fornitrice apposito reclamo a mezzo FAX, PEC oppure con Raccomandata a/r.
La segnalazione sarà registrata dagli operatori (nel cd. registro delle interruzioni di servizio soggetto alla vigilanza dell’Autorità per l’Energia) e pertanto risulterà negli archivi della società e varrà come prova dell’avvenuta denuncia: la società sarà tenuta ad intervenire tempestivamente per ripristinare la rete elettrica. La stessa società dovrà poi risarcire gli eventuali danni arrecati agli utenti, sempre che dimostrati. In caso contrario sarà possibile adire l’Autorità Giudiziaria per far valere il proprio diritto.
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