CARSOLI, ORDINANZA ANTINCENDIO DEL SINDACO NAZZARRO
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Redazione-Dal sito ufficiale del Comune di Carsoli, riportiamo la seguente ordinanza emessa dal Sindaco Velia Nazzarro:
<<OGGETTO: Attività in materia di antincendio boschivo. Divieto di accensione e lancio di fuochi di artificio e di cosiddette lanterne cinesi. di sparo di petardi, di scoppio di mortaretti, razzi e ogni altro artificio pirotecnico e barbecue. PREMESSO CHE
La legge n. 225 del 24 febbraio 1992 all'art. 15 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
La legge 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante norme in materia di "conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" all'art. 108, lettera C, attribuisce ai comuni le funzioni relative all' attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispetti competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;
PRESO ATTO
Che con la stagione estiva la presenza di rovi, materiale secco, residui colturali/silvicolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;
Del protrarsi di una situazione meteorologica priva di precipitazioni che favorisce lo sviluppo e la propagazione degli incendi ;Che i territori limitrofi sono stati interessati da importanti incendi boschivi che stanno distruggendo diversi ettari del nostro patrimonio naturale minacciando anche i centri abitati;
CONSIDERATO NECESSARIO
Procedere all’attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro ii rischio di incendi che
mettono a pregiudizio l'Incolumità delle persone e l’integrità del patrimonio ambientale;
RAVVISATA LA NECESSITA'
Di adottare misure incisive a salvaguardia delta incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi, le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;
CONSIDERATO
Pertanto necessario adottare ii presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione degli incendi;
VISTI
La nota de! 22/06/2017, Prot. 7464/2017, a firma del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Legge 21 novembre 2000, n. 353. Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi- anno 2017. Raccomandazioni";
Vista la nota a firma del Prefetto, acquisita al Prot. 7778 del 03/07/2017, avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2017";
Vista la nota a firma del Prefetto, acquisita al Prot. 8106 del 14/07/2017, avente ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione estiva 2017;
La legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
1J D.lgs n. 139 del 08.03.2006;
La L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e dcl patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
La nota de] Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. RIA/39196 de) 13 gmgno 2017 riportante le raccomandazioni relative alla campagna antincendio boschivo al fine di un "piu efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti" che individua, tra l'altro,
l'attenzione che dal '•15 Giugno al 30 Settembre 2017 e fissato il periodo di durata della Campagna
Antincendio Boschivo (A.l.B.);
Le leggi vigenti ed in particolare il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto del 2000 art. 50 e 54
ORD INA
Con decorrenza immediata. fino a provvedimento di revoca. su tutto ii territorio comunale,
1. il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree a rischio;
2. ii divieto, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio;
3. il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quc11i provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia
<lei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare ii cotico erboso. Il materiale di risulta derivante
da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006;
4. I I divieto di accendere barbecue ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate rispettando q quanto previsto nel punto 8;
5. il divieto assoluto d'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cosiddette lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
6. Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato far brillare mine o usare esplosivi e, nelle aree a rischio, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di cui al punto 7;
7. in deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto precedente, I'uso del fuoco è consentito,
secondo le indicazioni del punto 8:
per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all' interno delle predette aree e terreni;
8. II fuoco, nei casi previsti al punto 7, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che
siano quanto più possibile vuoti, circoscritti , isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito !'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l 'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree, provvedendo allo spegnimento delle cencri di risulta con acqua.
9. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà
I'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
10. Che chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso è tenuto a dame l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.
11. Di trasmettere la presente ordinanza per quanta di competenza al Prefetto dell' Aquila, al
Comando dei Carabinieri di Carsoli , al Servizio di Polizia Locale di Carsoli.
Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio, ricorso Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica>>.
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