IL 730 PRECOMPILATO:GUIDA ALL'USO
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Redazione-A decorrere dal 2015, secondo quanto previsto nel decreto Semplificazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente il 730 precompilato con i dati disponibili in anagrafe tributaria.
La novità porta con sé modifiche di carattere procedurale, oltre che per il contribuente, anche per sostituti d’imposta, professionisti e Caf e la rimodulazione delle scadenze.
Dal 15 aprile il modello 730 precompilato è messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; dal 1° maggio al 7 luglio è possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario, ed entro il 10 novembre si potrà inviare una dichiarazione integrativa/rettificativa in caso di errori/omissioni.
Cambiano, inoltre, le modalità di effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e di applicazione delle sanzioni a sostituti d’imposta, professionisti e Caf.
Il modello 730 precompilato non interessa tutti i contribuenti persone fisiche. Infatti, l’Agenzia delle Entrate proporrà sul sito dedicato la dichiarazione precompilata solo ai contribuenti che si trovano in determinate situazioni, tali da permettere alla stessa Agenzia di poter elaborare con “certezza” i dati della dichiarazione.
La precisazione è contenuta nella circolare n. 11/E del 23 marzo, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fugato alcuni dubbi sollevati dai contribuenti, sostituti e CAF/professionisti.
Soggetti interessati
I contribuenti che si vedranno “virtualmente” recapitare la dichiarazione precompilata sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
a. per l’anno di imposta 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50, comma 1, lettere a, c, c-bis, d, g, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i, l, TUIR), in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015;
b. per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello UNICO PF o il modello UNICO Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730.
Nella circolare viene chiarito che la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello UNICO PF con i soli quadri RM, RT e/o RW (tali quadri non possono essere presentati nell’ambito del 730, per cui necessitano di una compilazione autonoma con un modello UNICO PF).
Soggetti esclusi
Non possono disporre della dichiarazione precompilata i contribuenti che si trovano in determinate condizioni soggettive e oggettive.
Esclusioni soggettive:
La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti:
a. con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero per gli agricoltori (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
b. per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l’informazione del decesso sia disponibile al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria successivamente alla data di elaborazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà comunque inibito l’accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;
c. che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci;
d. che non hanno raggiunto la maggiore età.
Esclusioni oggettive:
La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973).
Nel caso in cui per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l’attività di controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione è comunque predisposta. In tal caso, tuttavia, non sono riportati nel modello 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito, e di tale circostanza viene dato avviso al contribuente.
Come si accede alla dichiarazione
L’accesso può avvenire sostanzialmente:
1. in via diretta
2. delegando soggetti terzi.
Innanzitutto, è prevista la possibilità, per il contribuente, di accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate riservata alla dichiarazione precompilata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle Entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
L’abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta:
a. online, accedendo al sito internet dell’Agenzia;
b. presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;
c. per telefono.
Se, invece, il contribuente non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta (se ha comunicato, entro il 15 gennaio, di prestare assistenza fiscale), ad un CAF o a un professionista abilitato.
Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.
Nella circolare n. 11/E/2015 viene fatta una importante precisazione: il sostituto d’imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti solo se dal modello 770 Semplificato dell’anno precedente risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, entro i termini, la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno 2015, il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2014.
In tal caso, il contribuente può, in alternativa:
1. presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato);
2. rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.
Quanto alle modalità operative per accedere alla dichiarazione da parte di sostituti, CAF e professionisti la via “ordinaria” è quella trasmettere, all’Agenzia, un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate (le relative specifiche tecniche sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015).
La dichiarazione precompilata, richiesta via web, viene resa disponibile in tempo reale.
L’accesso è, in ogni caso, a tempo: per garantire il rispetto della privacy del contribuente, infatti, sarà possibile consultare i suoi dati solo fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.
Da segnalare, infine, che il contribuente può sempre visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili la dichiarazione precompilata, tramite le apposite funzionalità presenti nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché consultando il proprio cassetto fiscale.
L’operazione 730 precompilato entra nel vivo, con un servizio di assistenza dedicato: a partire dal 2 maggio, i Centri di assistenza multicanale (CAM) forniranno informazioni e sostegno a tutti i cittadini che sono alle prese con la propria dichiarazione precompilata. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 30 aprile 2015. Dal 2 maggio, i contribuenti potranno scegliere se accettare o modificare la dichiarazione precompilata. Per l’invio all’Agenzia c’è tempo fino al 7 luglio.
I Cam forniranno risposte via telefono, tramite mail e sms. I numeri da selezionare per ottenere informazioni fiscali sono:
- 848.800.444 da rete fissa
- 06.96.668.907 da telefono cellulare
- 0039.06.966.689.33 dall’estero
È inoltre possibile ottenere informazioni fiscali anche via mail (tramite il sito dell'Agenzia dell'Entrate) o via sms (dal numero 320.43.08.444).
Il servizio di assistenza multicanale è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13; per sabato 2 maggio l’apertura sarà prolungata fino alle 17 e domenica 3 maggio l’assistenza sarà attiva dalle 9 alle 17 esclusivamente per la dichiarazione precompilata.
Una nota congiunta dell’Agenzia delle Entrate e Inps informa i contribuenti sul modo migliore per affrontare le prossime scadenze fiscali.
Per utilizzare i servizi telematici delle Entrate, incluso l’accesso al nuovo 730 precompilato, i contribuenti devono ottenere la password e il Pin di accesso a Fisconline in modo completamente gratuito. La richiesta può essere effettuata online, per telefono o in un qualsiasi ufficio territoriale, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di scelta sulla base delle proprie esigenze.
Se la richiesta è effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice Pin e la password di primo accesso; la seconda parte del Pin potrà essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del Pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda la Certificazione Unica dei redditi di lavoro, i pensionati e gli assistiti Inps possono riceverla facilmente e gratuitamente sia online, accedendo alla voce “Servizi al cittadino” sul sito dell’Inps, se dispongono del codice Pin rilasciato dall’ente previdenziale, sia presso i patronati o intermediari, sostenendo in quest’ultima ipotesi il costo della prestazione.
In ogni caso, ricorda il comunicato, in seguito ad un incontro fra il presidente dell’Inps e la Consulta Nazionale dei Caf si è stabilito che tutti i Caf che appartengono alla Consulta Nazionale offriranno la possibilità di ottenere la Certificazione Unica a titolo gratuito.
La consultazione e la trasmissione della dichiarazione precompilata, presente sul sito dedicato dell’Agenzia delle Entrate, non richiede necessariamente dell’intervento di un CAF o di un professionista. In teoria, dopo aver ottenuto le credenziali per il servizio Fisconline (o, in alternativa, quelle INPS), il contribuente può accedere direttamente con il proprio PC, visualizzare e controllare la propria dichiarazione e, dopo aver deciso per l’accettazione tout court ovvero per la modifica, trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Il tutto in piena autonomia e nel “segreto” (a prova di privacy) della propria casa.
Tuttavia, considerato non solo il grado di informatizzazione dei diretti interessati (in buona parte si tratta di pensionati) ma - anche e soprattutto - la difficoltà delle norme fiscali, è presumibile che gran parte dei contribuenti si rivolgerà al proprio sostituto d’imposta (sempre che abbia dato disponibilità in tal senso) o ad un CAF o professionista abilitato.
Tale possibilità, prevista dalla norma, però soggiace a precise regole, prima fra tutte, quella di rilasciare, preventivamente, una apposita delega.
Quindi, come chiarito anche nella circolare n. 11/E del 2015, per accedere alla dichiarazione precompilata, nonché per consultare il foglio informativo messo a disposizione dall’Agenzia, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente apposita delega, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.
Merita un approfondimento un particolare passaggio contenuto nel provvedimento del 23 febbraio 2015 e poi confermato nella circolare n. 11/E/2015. Si afferma che “nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata”.
Considerata la non obbligatorietà del modello precompilato, non si riesce a capire quale funzione debba assolvere tale documentazione giustificativa.
Si tratta di un deterrente “psicologico” per spingere quanto più possibile all’uso della dichiarazione precompilata o sotto si nasconde qualche risvolto in tema di controlli che, alla luce della norma attuale, non è ancora evidente?
Sul punto sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento.
Controlli e sanzioni
Dopo l’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei vari documenti di prassi in merito al modello 730 precompilato, un aspetto che merita attenzione è senz’altro il controllo che segue la presentazione del predetto modello.
La dichiarazione dei redditi viene sottoposta a due tipologie di esami:
a. liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, “c.d. avviso bonario” che non comporta una valutazione di merito della dichiarazione, ma l’Ufficio effettua un controllo basato sulla correttezza dei calcoli e dei dati esposti nella dichiarazione stessa;
b. controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, con il quale si verifica la correttezza degli adempimenti dei contribuenti, attraverso la richiesta della documentazione finalizzata a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l’imposta dovuta. Tale controllo si esegue tenendo conto dei criteri selettivi fissati dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
L’art. 5 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) interviene sul secondo punto, diversificando il trattamento in ragione dell’apporto di modifiche e del soggetto che trasmette la dichiarazione.
Nel dettaglio, si esclude il controllo formale a carico del contribuente, per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate, per il caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, e trasmessa, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/E/2015 (risposta n. 7.1) precisa che non si effettua il controllo documentale con riguardo ai dati relativi agli interessi passivi, ai premi di assicurazione ed ai contributi previdenziali inviati dai soggetti terzi necessari per la redazione della “precompilata”. La stessa circolare chiarisce che, in tale ipotesi, non si applica la disposizione sui controlli preventivi in merito ai rimborsi complessivamente superiori a 4.000 euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative a precedente dichiarazione
Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni, come peraltro confermato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 7/E/2015. Nella pratica, dunque, in base a quanto chiarito dal documento di prassi n. 11/E/2015 (risposta n. 7.4), l’Amministrazione Finanziaria potrà verificare e controllare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della detrazione prevista per i portatori di handicap, la correttezza della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici evidenziata in dichiarazione. Così come, in caso di dichiarazione precompilata accettata, il controllo formale potrà riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante Certificazione Unica (risposta 7.5)
Rimane fermo il controllo formale su tutti i dati indicati in dichiarazione, qualora la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Si ricorda che, in questo caso, la responsabilità tributaria rimane, comunque, in capo al contribuente.
La risposta n. 7.2 della circolare n. 11/E/2015, prevede, invece, che, qualora la dichiarazione precompilata venga presentata, anche senza modifiche, ad un CAF o a un professionista abilitato, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che ha posto il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti all’Agenzia dai soggetti terzi. Non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze di imposta.
Resta fermo, anche in questo caso, il controllo nei confronti del contribuente in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni ed alle agevolazioni. Infatti, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, risposta n. 3.2, ha chiarito che in caso di disconoscimento di detrazioni/deduzioni, rimane responsabile fiscalmente sempre il contribuente anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite CAF o professionista.
Riepilogando, la responsabilità fiscale sul controllo formale della dichiarazione è sempre del CAF o del professionista abilitato quando:
1. il contribuente consegna la dichiarazione precompilata e la stessa viene trasmessa senza modifiche;
2. l’intermediario (CAF o professionista) trasmette la dichiarazione con modifiche e/o integrazioni;
3. il contribuente, senza tenere conto della dichiarazione precompilata, si rivolge al CAF o al professionista abilitato, i quali redigono la dichiarazione dei redditi (modello 730), tenendo conto della documentazione fornita dal contribuente. In sostanza, si trasmette la dichiarazione nei modi ordinari senza considerare le novità in materia introdotte dal decreto sulle Semplificazioni fiscali.
In tali ipotesi, il CAF o il professionista risponde, dunque, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi che derivano dal controllo formale effettuato dall’Amministrazione Finanziaria.
Rimettere al centro i principi fondamentali dello Statuto del contribuente e ripristinare un carattere di proporzionalità degli adempimenti: sono gli auspici espressi oggi dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in audizione presso la Commissione di vigilanza dell’anagrafe tributaria. La vicenda riguardante il modello 730 precompilato, sottolineano i Consulenti del Lavoro, ha comportato un aumento di compiti e costi per imprese e professionisti, "in un quadro di adempimenti già troppo gravoso e che per la prima volta attribuisce in capo ai professionisti abilitati responsabilità di dubbia costituzionalità”.
Difficoltà ed errori - sottolineano i CdL - continueranno ad esserci perché non vengono semplificate né le norme per determinare i redditi imponibili né quelle per determinare le relative imposte. Caricare automaticamente i dati nelle caselle del 730 precompilato non significa renderli esatti, non essendo state facilitate le norme che determinano la tassazione di un reddito o la detraibilità/deducibilità di un costo.
Di più: il controllo di tali dati e la responsabilità in caso di inesattezze è stata ribaltata totalmente sui professionisti e sui CAF, generando un’assurda concezione del rapporto tributario, con la nascita di un conflitto tra contribuente e professionista, diventando:
- il primo, totalmente disinteressato a quello che finirà all’interno del modello
- il secondo compresso tra responsabilità intrasferibili e costi crescenti.
In caso di errori, tutte le inefficienze del sistema di riscossione delle maggiori imposte e sanzioni ricadranno esclusivamente sui professionisti ai quali l’Amministrazione Finanziaria richiederà le somme dovute.
Ne deriverà un aggravio di oneri per i contribuenti che si rivolgeranno agli intermediari: questi ultimi, dovendo far fronte alle garanzie poste a tutela dei terzi, dello Stato e degli enti impositori, saranno chiamati a sostenere maggiori spese per l'adeguamento delle relative coperture assicurative, che quindi potranno trovare ristoro solo attraverso l’incremento dei compensi per l’attività svolta.
I Consulenti del Lavoro concludono con un bilancio costi/benefici per i soggetti coinvolti nell’operazione 730 precompilato:
1. l’Amministrazione Finanziaria avrà sicuri vantaggi sia nel caso il sistema funzioni pienamente (accettazione totale del precompilato) sia nel caso non funzioni e tutte le dichiarazioni si trasformino in 730 compilati dai professionisti o dai CAF;
2. una ristretta parte dei contribuenti, che tra l’altro coincide con la popolazione che già in passato presentava gratuitamente il 730 precompilato presso un professionista od un CAF, potrà godere del risparmio di tempo di trovarsi un 730 già precompilato, ma che dovrà comunque controllare prima di confermare. I contribuenti che non hanno conoscenze tributarie tali da poter consapevolmente confermare o integrare un precompilato, dovranno necessariamente ricorrere ad un’assistenza a pagamento;
3. professionisti, CAF, sostituti di imposta e soggetti terzi avranno solo maggiori oneri, costi e rischi.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha espresso il proprio apprezzamento per le dichiarazioni del sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti che ha definito “un errore” la scelta di addossare a commercialisti e CAF la responsabilità delle maggiori imposte, interessi e sanzioni per il 730 precompilato. Per queste ragioni il CNDCEC auspica che l’intera normativa sulla responsabilità degli intermediari possa formare oggetto di una revisione normativa.
“Il CNDCEC non esitò a definire incostituzionale le norme sanzionatorie già nel corso di un’audizione parlamentare del luglio dello scorso anno, perché in palese contrasto con il principio di capacità contributiva. Un punto di vista a suo tempo fatto proprio dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato e poi, purtroppo, ignorato dall’esecutivo”.
In tal senso – prosegue il presidente dei commercialisti – le dichiarazioni consapevoli e responsabili del sottosegretario Zanetti sembrano aprire uno spiraglio per la revisione di una norma che, a cascata, ha generato problemianche in tema di assicurazioni, con potenziali conseguenze per i contribuenti, ai quali, paradossalmente, la precompilata potrebbe costare più del 730 degli scorsi anni”.
“Lo stesso premier, Matteo Renzi ha affermato che per il 2015 la precompilata ha finito per essere una sorta di “numero zero”. Bene, almeno al numero uno si arrivi più preparati, per fornire un servizio davvero utile ai contribuenti e per evitare che anche questa incombenza venga utilizzata per riversare sulle sole spalle degli intermediari, in primis i commercialisti, un notevole e neppure riconosciuto aggravio di lavoro”.