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L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALIL(NOTIZIE LOCALI)

Redazione-Siamo lieti di pubblicare l'intervento del Dr.Evandro Ranieri sull'Armonizzazione dei Bilanci degli Enti Territoriali.Il Tema trattato che potrebbe sembrare ostico al primo impatto,risulta,se letto con un pò di pazienza e attenzione,utile non solo agli addetti ai lavori,ma a tutti  indistintamente in vista,soprautto, della probabile e sperata unione dei Comuni della Piana del Cavaliere:"Prendendo spunto dallinvio del Presidente della Commisione Parlamentare per lattuazione del federalismo fiscale al Presidente della Corte dei Conti ad una audizione su armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni, cerchiamo di evidenziare i nodi problematici e le potenzialità legate allavvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi (d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

Con ladozione del d.lgs. n. 126/2014, si completa il disegno tracciato con il d.lgs. n. 118/2011 nella formulazione originaria e, quindi, si introducono rilevanti modifiche del testo unico degli Enti locali (TUEL - d.lgs.18 agosto 2000, n. 267) mentre, per le Regioni, si dà avvio al nuovo ordinamento contabile (sostitutivo del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76).

Ne risulta che tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del novellato d.lgs. n. 118/2011 (principio della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato). Principi che sono legati alladozione del piano dei conti integrato, allo scopo di raccordare i conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

Nel contesto delle disposizioni comunitarie volte a migliorare il monitoraggio dellosservanza delle regole di bilancio, mediante la previsione di quadri unici di bilancio per tutti i sotto-settori nei quali si articola lamministrazione di ciascuno Stato membro, è da segnalare la recente legge europea 2013-bis, che amplia il ruolo della magistratura contabile nella verifica dei dati di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni, previa definizione di metodologie e linee guida destinate agli organismi di controllo interno e agli organi di revisione contabile.

 

Il processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali

La prossima entrata in vigore a tappe progressive dellarmonizzazione delle regole contabili e degli schemi di bilancio,costituisce una irripetibile occasione per rendere più trasparenti e credibili i conti degli enti territoriali.

Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di Regioni ed Enti locali si pone come cruciale premessa di una operazione verità” tesa a restituire la necessaria trasparenza alla finanza territoriale, aggregato che, come è noto, incide da tempo in misura rilevante sul conto della pubblica amministrazione. Loccasione si presta anche per una compiuta analisi dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, che presentano, nei loro principali documenti contabili, scritturazioni di residui attivi/passivi spesso tra loro non concordanti.

Una revisione complessiva di tali partite gioverebbe alla sistemazione dei flussi debitori e creditori tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché, allinterno di questultimo comparto, tra Regioni ed Enti locali. Ne deriverebbe un miglioramento della trasparenza delle grandezze della finanza pubblica italiana ed un recupero di qualità dei relativi dati.

Il riaccertamento straordinario dei residui va condotto secondo i principi di prudenza ed effettività, così da far emergere il reale stato di salute finanziaria degli enti territoriali. Infatti, la cancellazione come residui attivi non esigibili, anche di entrate di dubbia e difficile esazione, potrebbe condurre ad una proliferazione dei disavanzi, con un allargamento dellarea interessata dalle operazioni di ripiano pluriennale, che il legislatore prevede, con una gradualità di copertura, in un periodo massimo di dieci anni. Ciò impone, comunque, lesigenza di contemperare il peso della manovra con leccessiva diluizione nel tempo della relativa copertura: nellambito di un così esteso arco temporale si aprirebbero, infatti, spazi per leffettuazione di ulteriori spese.

Daltra parte, una eliminazione dei residui attivi inferiore a quanto tecnicamente imposto, potrebbe attenuare gli effetti dellattività di riaccertamento straordinario e prolungare, sostanzialmente, la stagione dei disavanzi occulti.

Pertanto, un corretto riaccertamento straordinario dei residui dal lato sia delle entrate che delle spese e listituzione di un idoneofondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità. La cancellazione dei residui attivi pone problemi di copertura delle corrispondenti spese, mentre lesatta quantificazione dei residui passivi tende ad evitare che, in futuro, possano ripresentarsi situazioni di incertezza delle partite debitorie e, conseguentemente, a prevenire il ripetersi di iniziative eccezionali per la loro sistemazione, come si è recentemente verificato con i provvedimenti di urgenza adottati per il pagamento dei debiti pregressi.

Proprio lallocazione e lutilizzo delle somme messe a disposizione per il pagamento dei debiti arretrati, nonché le incertezze legate alla definizione dei rapporti Stato/Comuni in ambito fiscale e allentità dei trasferimenti spettanti potrebbero causare ulteriori problemi per una precisa ricognizione dellammontare dei residui attivi e passivi da conservare nelle scritture degli enti.

Il nuovo impianto della contabilità finanziaria delle Regioni e degli Enti locali imperniato, sostanzialmente, sulla competenza finanziaria potenziata e sulla correlata introduzione del fondo pluriennale vincolato (in cui assume rilievo decisivo la variabile temporale) - dovrebbe sortire leffetto, in prospettiva, di un tendenziale ridimensionamento delle poste in conto residui che dovranno corrispondere a veri crediti e veri debiti della pubblica amministrazione. Nel contesto normativo precedente e sulla base dei dati di rendiconto dellesercizio 2013 i residui attivi e passivi di Regioni, Province e Comuni presentano ordini di grandezza invero rilevanti.

Il riaccertamento straordinario dei residui non è una attività da demandare in via esclusiva alle competenti strutture tecniche delle amministrazioni, ma deve coinvolgere nel suo complesso - la responsabilità della classe politica e dirigenziale. Una efficace opera di pulizia dei bilanci esige, infatti, una presa di coscienza, a livello decisionale, sulla ineludibile necessità di rappresentare la reale situazione dei conti ed i rischi che ne insidiano gli equilibri.

Dopo il terzo anno di sperimentazione (caratterizzato da una crescita del numero di enti partecipanti) le nuove norme di contabilità si apprestano ad andare sia pure gradualmente - a regime, anche se la Sezione delle autonomie non sottovaluta difficoltà e resistenze alla loro introduzione, che richiede, peraltro, una profonda revisione del sistema informativo contabile, una adeguata riorganizzazione degli uffici ed innovativi schemi operativi, da accompagnare con una adeguata formazione.

Gli organi di revisione - cui sono intestati molteplici compiti di verifica e controllo - nonché i direttori delle ragionerie regionali ed i responsabili dei servizi finanziari degli Enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo decisivo per il positivo avvio della riforma.

Eda aggiungere che la riforma non si esaurisce nella modifica della contabilità finanziaria, ma si sostanzia nella organica connessione di questa con i sistemi e gli schemi di contabilità economico-patrimoniale (la cui attivazione ad eccezione degli enti in sperimentazione – è differita al 1° gennaio 2016). Solo se la riforma sarà resa operante con la sinergica combinazione dei diversi moduli contabili, sarà possibile pervenire ad una reale valutazione dello stato dei conti di ogni singolo ente. Nellambito di questa generale esigenza di trasparenza particolare attenzione va riservata al nuovo modello di Conto del Patrimonio (o meglio dello Stato patrimoniale degli enti territoriali).

Le differenze con il vecchio modello sono più evidenti nella rappresentazione del passivo, che presenta sostanziali affinità con lo schema civilistico assunto dal legislatore quale parametro di riferimento. In tale ottica il nuovo sistema fornisce una rappresentazione più analitica dei debiti fondata sulla classificazione per natura e per soggetto beneficiario, dando rilievo al profilo dellesigibilità. Risulta, peraltro, espunto dal nuovo impianto il prospetto di conciliazione che, come noto, assolve, nel sistema delineato, per gli Enti locali, dal d.p.r. n. 194/1996, ad una fondamentale funzione di raccordo tra le poste finanziarie del conto del bilancio e le componenti attive e passive sia del conto economico che del conto del patrimonio. Nel sistema armonizzato a siffatta finalità è, invero, preordinato il piano dei conti integrato che, suddiviso in tre distinti moduli tra loro correlati, consente lintegrazione e la coerenza tra le movimentazioni finanziarie e quelle economico-patrimoniali ed una lettura più articolata del medesimo fatto gestionale non più relegato al ristretto ambito della valutazione finanziaria. Anche su questo versante è necessaria lattivazione di adeguati strumenti organizzativi e di un mirato piano formativo, nonché la messa a punto di un idoneo sistema informativo.

Il nuovo sistema di contabilità degli enti territoriali di cui, è previsto il graduale avvio a partire dal 1° gennaio 2015 sconta una prolungata ed inusuale (anche se necessaria) fase di sperimentazione, i cui esiti sono sfociati nel decreto legislativo n. 126/2014, che ha integrato e corretto il decreto n. 118/2011. In tale attività di verifica sul campo del nuovo modello contabile che ha coinvolto, come si è detto, un crescente numero di amministrazioni sono emerse criticità di varia natura, legate anche alla difficoltà di approcciare in maniera innovativa e coerente - da parte delleterogenea platea di enti coinvolti - i profili della programmazione, della gestione e della rendicontazione delle risorse.  E emersa lesigenza di fare chiarezza sulle posizioni debitorie degli enti territoriali e che profili problematici di portata generale hanno riguardato residui attivi, fondo crediti di dubbia esigibilità, gestione dellanticipazione di tesoreria ed impiego dei fondi vincolati.

Sembra, in generale, emergere lesigenza di cogliere le potenzialità del nuovo ordinamento contabile in termini di efficienza e trasparenza e di non sottovalutare lesigenza di una forte discontinuità con i precedenti schemi operativi e gestionali. Resta in primo piano la necessità di un profondo cambiamento organizzativo che costituisce lindeclinabile presupposto per un positivo esito del processo di armonizzazione dei conti degli enti territoriali.

 

Focus sui tempi di attuazione della riforma per Regioni ed Enti locali

Nellottica di unapplicazione graduale dellarmonizzazione delle regole contabili e degli schemi di bilancio, che include, tra i primi adempimenti, le operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, si inquadra la problematica della redazione del bilancio consolidato tra enti territoriali e loro organismi partecipati/controllati (art. 11 - bis, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126). Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso individuato dal d.lgs. n. 118/2011 dedicato, appunto, allarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; universo, questo, che comprende gli enti strumentali, i semplici organismi (tra cui le gestioni fuori bilancio, a norma dellart. 1, co. 2), le aziende, le società controllate e quelle partecipate (artt. da 11 - ter a 11 - quinques).

Al riguardo, una prima importante frattura si crea tra gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione e la restante platea degli enti soggetti allarmonizzazione: lart. 11-bis, co. 4, d.lgs. n. 118/2011, concede a questi ultimi, enti non sperimentatori, la facoltà di rinviare ladozione del bilancio consolidato con riferimento allesercizio 2016. Pertanto, viene meno la generalizzata applicazione, dallesercizio 2014, dei comuni schemi di bilancio consolidato di cui allart. 11, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, nuovo testo. Lo spostamento in avanti degli adempimenti derivanti dallarmonizzazione, in favore degli enti non sperimentatori, investe anche lobbligo di adottare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, a norma dellart. 2, d.lgs. n. 118/2011 che, nella versione originaria, già estendeva tale previsione agli enti e agli organismi strumentali degli enti territoriali. Pertanto, con lart. 3, co. 12, d.lgs. n. 118/2011, emendato, sono tenuti allobbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, nei termini sopra indicati, soltanto gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione. Gli altri enti sono facoltizzati a rinviare tali adempimenti allanno 2016, nonché a posticipare, alla stessa data, ladozione del piano dei conti integrato.

Di conseguenza, è previsto che i comuni schemi di bilancio finanziario, economico e patrimoniale, e i comuni schemi di bilancio consolidato (di cui agli allegati 8, 9 e 10 citati dallart. 11, co. 1, d.lgs. n. 118/2011) assumono valore a tutti gli effetti giuridici (compresa la funzione autorizzatoria), per tutti gli enti, con riferimento allesercizio 2016 (art. 11, co. 14, d.lgs. n. 118/2011), mentre tali effetti si producono sul rendiconto 2015 per gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione.

In sintesi, gli enti non sperimentatori possono rinviare allanno 2016 ladozione dei predetti schemi di bilancio (economico-patrimoniale a fini conoscitivi; economico-patrimoniale e consolidato a fini autorizzatori) e del piano dei conti integrato.

Diversamente, gli enti sperimentatori adottano:

1.      dal 2014 la contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi;

2.      dal 2015 la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato a fini autorizzatori.

Pur non considerando la diversa temporizzazione degli adempimenti, a seconda che gli enti abbiano partecipato o meno alla sperimentazione, occorre sottolineare che ladozione del bilancio consolidato, per sua natura, richiede la tenuta della contabilità economico-patrimoniale nellanno precedente alla sua redazione, mentre nelle citate disposizioni tali adempimenti ricadono sullo stesso esercizio (2015 per gli enti sperimentatori, 2016 per gli altri enti).

Sul punto, è appena il caso di rilevare che la tenuta della contabilità economico-patrimoniale costituisce un presupposto necessario per il buon esercizio dei controlli di gestione e che il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche è stato avviato con d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59. Trattandosi di norme consolidate nel tempo e applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche, può essere considerato eccessivo il rinvio allanno 2016 delladozione della contabilità economico-patrimoniale.

In relazione alle descritte fasi di attuazione degli adempimenti richiesti dallarmonizzazione, è degna di nota la disciplina delle abrogazioni disposta dallart. 77, d.lgs. n. 118/2011. Tra queste, labrogazione, dal 1° gennaio 2015, della norma di cui allart. 6, co. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che impone lallegazione, al rendiconto della gestione degli Enti locali, di una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra lente e le società partecipate (art. 77, co. 1, lett. e).

La salvaguardia della predetta norma ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014 e la sua contestuale reiterazione nellart. 11, co. 6, d.lgs. n.118/2011 emendato, potrebbero restituire allinterprete un quadro poco chiaro, tanto più che è consentito agli enti non sperimentatori di rinviare allanno 2016 ladozione del bilancio consolidato nonché degli schemi di bilancio economici e patrimoniali, anche se redatti a fini conoscitivi.

La stessa disarmonia si riscontra nellart. 3, co. 5, quinto periodo, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, che decreta labrogazione dellart. 76, co. 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma abrogata prevedeva il c.d. consolidamento delle spese di personale, ossia lobbligo di computare, ai fini del calcolo del previsto limite di incidenza della spesa di personale su quella corrente le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara. Al di là dei nuovi limiti del turn over dettati dal citato art. 3, co. 5, d.l. n. 90/2014, è evidente che tale disposizione conteneva un meccanismo idoneo a consolidare le spese di personale dellente territoriale con quelle degli organismi partecipati.

Tale meccanismo era certamente destinato ad essere superato con lintroduzione del bilancio consolidato ma, anche in questo caso, si coglie un disallineamento temporale, poiché è consentito agli enti non sperimentatori di rinviarne ladozione allanno 2016, mentre la norma dellart. 76, co. 7, è abrogata dal 2014.

In coerenza con la descritta temporizzazione degli adempimenti, il MEF ha individuato i primi adempimenti per lavvio, nel 2015, della riforma di cui al d.lgs. n. 118/2011, tra cui:

1.       ladeguamento del sistema informatico, contabile e organizzativo dellente;

2.      la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG (Enti locali) e del bilancio gestionale (regioni ed enti regionali);

3.      lorganizzazione delle attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi epassivi;

4.      la determinazione per gli enti locali dellimporto degli incassi vincolati al 1°gennaio 2015;

5.      lacquisizione di informazioni per lesatta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

6.      il coinvolgimento, nelle operazioni di adeguamento contabile, degli enti e organismi strumentali dellente (consigli regionali, istituzioni degli enti locali, etc.).

Si tratta di adempimenti minimi, necessari per avviare la riforma di cui al d.lgs. n. 118/2011 novellato: è auspicabile che gli enti, muovendo i primi passi sul terreno dellarmonizzazione contabile, siano portati a non rinviare gli ulteriori passaggi, di cruciale importanza per il buon esito della riforma.

 

Il nuovo trattamento dei residui degli enti territoriali

I residui sono al centro della manovra di avvio delle nuove disposizioni sullarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, che muoverà proprio da una revisione straordinaria di tali poste, cancellando quelle non più giustificate da un valido titolo giuridico e reimputando le altre negli esercizi di competenza determinata secondo il criterio della esigibilità.

Loperazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, prevista dallarticolo 3, comma 7, del riformato d.lgs. n.118/2011, presuppone la determinazione in via definitiva dellimporto dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 in base al previgente ordinamento contabile. Tale distinta operazione ricognitiva (cd. ordinaria) consiste nel verificare se permangono le ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e corrisponde a ciò che, annualmente, gli  enti eseguono in sede di rendiconto per accertare il risultato di amministrazione dellesercizio.

La peculiarità della fase di avvio della riforma consiste nel fatto che, mentre si procede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014 (ricognizione da effettuare sulla base dellordinamento contabile vigente nel 2014), occorre parallelamente individuare, per i residui passivi, quale di essi non sia sorretto da una obbligazione giuridica perfezionata e, per i rimanenti (residui attivi e passivi), quale sia lesercizio di scadenza della relativa obbligazione e il grado di esigibilità (ricognizione da effettuare, evidentemente, sulla base dei principi introdotti dalla riforma).

Allesito di tale procedura congiunta, lammontare dei residui finali al 31 dicembre 2014 risultante dal riaccertamento ordinario dei residui dovrà corrispondere, necessariamente, allimporto dei residui iniziali dellesercizio 2015, salva la necessità di procedere, con effetto alla data del 1° gennaio 2015, alle variazioni di bilancio conseguenti alla cancellazione dei residui individuati a seguito del riaccertamento straordinario condotto secondo i principi della competenza finanziaria potenziata.

La sequenza procedimentale sopraccennata collega in modo indissolubile il riaccertamento ordinario dei residui (vecchio ordinamento) alla corretta impostazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 (nuovo ordinamento) ed esclude che le due operazioni possano essere condotte in tempi diversi.

 

Il riaccertamento straordinario dei residui attivi

Lattività di riaccertamento straordinario trova il suo punto di concretezza nei seguenti scenari:

a)      insussistenza di poste contabili nominali e conseguente cancellazione;

b)      reimputazione dei crediti non esigibili nellanno di riferimento agli esercizi futuri;

c)      costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità” a garanzia del rischio della mancata o parziale riscossione.

Dalle predette operazioni si potrebbe verificare un peggioramento del risultato di amministrazione. La normativa comunque prevede modalità di ripiano dei disavanzi nellarco di dieci anni.

In linea di principio la determinazione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità è ispirata a criteri automatici e va ancorata ai valori specificamente indicati dal legislatore. Eventuali diverse valutazioni dovranno essere illustrate adeguatamente nella nota integrativa. I principi applicati sono improntati ad un criterio restrittivo, fondato sullanzianità dei residui fermo restando un giudizio probabilistico ancorato al grado di solvibilità del debitore ovvero al grado di effettivo realizzo. Laccertamento dei crediti di dubbia e difficile esazione dipende, quindi, da una verifica analitica degli elementi contabili ed extracontabili su cui fondare un ragionevole affidamento circa lesistenza di un significativo grado di probabilità di riscossione. Su questi aspetti le Sezioni regionali di controllo della Corte effettueranno le necessarie e puntuali verifiche.

 

Il riaccertamento straordinario dei residui passivi

La formazione dei residui passivi, nel nuovo ordinamento contabile degli enti territoriali, è fortemente limitata alla registrazione dellobbligazione giuridicamente perfezionata e la sua imputazione alle scritture contabili dellesercizio in cui tale obbligazione viene a scadenza, ossia diventa esigibile. Di conseguenza, rileva la previsione del fondo pluriennale vincolato.

Ma, al di là del principio della competenza finanziaria potenziata, un freno allincremento dei debiti pregressi viene dalle disposizioni che impongono, al momento delladozione di un provvedimento di spesa, il preventivo accertamento della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare (cfr. art. 56, co. 6, d.lgs. n. 118/2011 e art. 183, co. 8, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo emendato dal d.lgs. n. 126/2014).

Una norma di analogo contenuto era stata concepita, in passato, nella vigenza del criterio di competenza finanziariacorrelato al momento in cui sorgono le obbligazioni giuridicamente perfezionate (art. 9, co. 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102). Lobiettivo, chiaramente espresso, era quello di evitare la formazione dei residui e, in un certo senso, avvicinare la gestione di competenza a quella di cassa.

Il fatto che tale disposizione sia stata reiterata nel contesto della competenza finanziaria potenziata, che prevede limputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui tale obbligazione (giuridicamente perfezionata) è esigibile, conferma la permanenza di una differenza tra la gestione per cassa e la gestione per competenza, sia pure nella nuova accezione del principio. Pertanto, sono ancora attuali le cautele volte a ridurre i possibili disallineamenti temporali tra la fase dellimpegno e quella del pagamento e, quindi, la formazione dei debiti pregressi.

 

Primi esiti della sperimentazione negli enti locali

Il periodo di sperimentazione dellarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è stato inizialmente condotto da 12 province e 68 Comuni. Sei di questi sono statiesclusi dalla sp erimentazione con d.m. 13 luglio 2012; 14 hanno rinunciato alla sperimentazione nel corso del 2013 ed un nuovo comune è subentrato nello stesso anno. Per effetto dellart. 9 del d.l. n. 102/2013, che nel procrastinare il periodo di sperimentazione ha permesso lestensione ad altri enti, il numero di enti partecipanti si è notevolmente ampliato. Ad oggi si contano 23 province, 373 comuni e 5 unioni di comuni. Tra quelli entrati nel 2014 vi è stata la rinuncia di una amministrazione provinciale e di 50 comuni.

La riforma, come già si evince dai dati relativi agli enti in sperimentazione, innova significativamente la disciplina dei vincoli di destinazione, prevedendo che le entrate vincolate non ancora spese costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre prima della riforma, il TUEL (art. 183 co. 5) garantiva il rispetto dei vincoli di destinazione imponendo limpegno immediato di tali risorse, anche in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Pertanto, la nuova disciplina restituisce alla contabilità quella funzione conoscitiva che la caratterizza, anche se richiede, soprattutto per gli enti locali, una particolare attenzione alla gestione delle risorse vincolate confluenti nel risultato di amministrazione.

 

Quanto osservato nella parte generale consente di comprendere appieno la rilevanza di una completa e corretta applicazione del principio di competenza finanziaria che, come declinato nellall. 1 del d.lgs. n.126/2014, impone limputazione dei debiti, fondati su obbligazioni giuridicamente perfezionate, allesercizio in cui le stesse vengono a scadenza, nonché limportanza delloperazione di riaccertamento straordinario, di cui allart. 3, comma 7, dello stesso decreto che integra e corregge il d.lgs. n. 118/2011.

La corretta applicazione dellanzidetto principio, come dimostrato dallesperienza degli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, potrà consentire la definitiva cancellazione dei debiti cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate e leliminazione, con successiva reimputazione ad esercizi successivi, di debiti che, pur corrispondendo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e perciò impegnabili, non siano pervenuti a scadenza.

Sebbene losservazione degli andamenti della gestione dei residui per la platea degli enti monitorati mostri come, sia per i comuni che per le province, la riduzione dei residui passivi appaia più marcata per le spese di investimento che per le spese di parte corrente, loperazione di riaccertamento presenterà maggiori difficoltà per le spese in conto capitale, in ragione della necessità di unadeguata verifica della programmazione degli interventi connessi.

Ulteriore difficoltà emersa, in fase di sperimentazione, quale portato dellapplicazione del principio di competenza finanziaria e delloperazione di riaccertamento dei residui è quella di accantonamento nel bilancio di previsione di un fondo svalutazione crediti (successivamente fondo crediti di dubbia esigibilità), quale quota dellavanzo di amministrazione, in particolare, per gli enti che erano soliti finanziare spese ricorrenti con entrate di dubbia e difficile esazione e per quelli che applicavano in modo solo formale il principio di prudenza, accertando per cassa le entrate di dubbia esigibilità, senza effettuare i dovuti accantonamenti.

Deve osservarsi, infine, che lentrata in vigore, a regime, del cruciale principio della competenza finanziaria potenziata, mal si concilia, come emerso nel corso della sperimentazione, con lormai endemico e censurabile rinvio del termine per lapprovazione del bilancio di previsione.(Notizie Locali)

 

Ultima modifica ilVenerdì, 22 Aprile 2016 19:02

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