SALDO IMU IN SCADENZA:CHI PAGA E CHI E' ESENTE
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Redazione-Scade il 16 dicembre il termine ultimo per pagare il saldo dell’Imu dovuta per il 2015. Ma quando si deve pagare e quando invece opera l’esenzione Imu? Cos’è l’Imu? L’Imu è l’imposta municipale propria sugli immobili entrata in vigore dal 1 gennaio 2012, in sostituzione dell’ICI e dell’Irpef dovuta sugli immobili non locati e relative addizionali regionali e comunali. Oggi l’imposta è ricompresa insieme a Tasi e Tari, rispettivamente il tributo comunale sui servizi indivisibili e la tassa sui rifiuti nella Iuc, Imposta Unica Comunale.
Chi deve pagare l’Imu
Il presupposto impositivo per cui è richiesto il pagamento dell’Imu è il possesso dell’immobile. A pagare prima l’acconto scaduto il 16 giugno e ora il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre 2015 sono:
- il proprietario
- il titolare del diritto di usufrutto (il diritto di usare e godere di un bene a tempo determinato), di uso (il diritto di servirsi dell’immobile), di abitazione ( il diritto di abitare una casa per il bisogno proprio e della famiglia), di superficie ( il diritto di costruire sul suolo di terzi o di alienare una costruzione esistente separatamente dalla proprietà del suolo), di enfiteusi ( il godimento di un bene di altri).
Esenzione Imu: quando non si paga
L’Imu, come detto, va pagata su tutti gli immobili, intesi come abitazione principale e come seconda casa. Tuttavia per quanto riguarda l’abitazione principale dal 2014 l’imposta non è dovuta se l’immobile è classificato nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini.
È bene precisare a questo punto la nozione di abitazione principale: essa è l’unità immobiliare in cui il possessore e i suoi familiari vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. Occorre quindi la sussistenza di due requisiti congiunti: la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Ci sono poi dei casi particolari in cui è la legge o il Comune con l’apposita delibera regolamentare che assimila all’abitazione principale altre unità immobiliari e come tale si prevede l’esenzione dall’Imu (sempre se l’immobile non sia classificato nella categoria catastale A1, A8 e A9).
Il Comune in particolare può prevede l’assimilazione ad abitazione principale di due specifiche unità:
- l’immobile non locato appartenente ad anziani o disabili che sono residenti in istituti di ricovero
- l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (si pensi alla casa concessa dal genitore al figlio). Tuttavia purchè operi l’assimilazione ad abitazione principale e la conseguente esenzione Imu, il Comune può stabilire la presenza di una delle seguenti condizioni: il comodatario deve appartenere ad un nucleo familiare con valore Isee non superiore a 15mila euro oppure l’assimilazione opera fino alla quota di rendita dell’immobile non superiore a 500 euro.
Sono esclusi per legge dal versamento dell’Imu altre unità immobiliari come:
- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008;
- l’unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Imu: su quali immobili si paga
Al contrario si paga il saldo Imu per l’abitazione principale considerata di lusso o di pregio quindi rientrante nelle categorie catastali:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/8 Abitazioni in ville
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Per queste unità immobiliari trova applicazione l’aliquota dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) e la detrazione di 200 euro, eventualmente aumentata dal Comune fino all’azzeramento dell’imposta dovuta.
Oltre all’abitazione principale di lusso o di pregio, l’Imu si paga sulle unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze ossia le abitazioni tenute a disposizione (ossia le seconde case), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune.